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Spese sito web – Deducibilità e-commerce

Il regime fiscale relativo ai costi di realizzazione di un e-commerce prevede il totale scarico delle spese sostenute per la sua realizzazione, per il mantenimento e per gli eventuali aggiornamenti. Anche l’IVA è totalmente detraibile. È il sito aziendale più conveniente, sia per l’aspetto fiscale, sia per le prospettive di guadagno e di crescita nel […]

Il regime fiscale relativo ai costi di realizzazione di un e-commerce prevede il totale scarico delle spese sostenute per la sua realizzazione, per il mantenimento e per gli eventuali aggiornamenti.

Anche l’IVA è totalmente detraibile.

È il sito aziendale più conveniente, sia per l’aspetto fiscale, sia per le prospettive di guadagno e di crescita nel presente e nel futuro.

Tuttavia questa “pillola” di evoluzionecommerce, che è un prodotto esclusivo di evoluzionecommerce, vuole approfondire taluni aspetti che regolano il regime fiscale in conseguenza del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) differenziando siti web, e-commerce ed eventuali rifacimenti o integrazioni di pagine online.

Innanzi tutto bisogna precisare che per il fisco non esiste una vera e propria normativa relativa ai costi sostenuti per il web, quindi è necessario ricondurre le relative spese a norme più generali.

In particolare dobbiamo distinguere i costi sostenuti per:

  • siti web vetrina
  • siti web pubblicitari
  • siti web e-commerce

Diciamo subito che sono questi ultimi coloro che godono della migliore fiscalità.

Siti web vetrina

Sono quelle pagine online che riproducono l’attività di un’azienda, i prodotti o i servizi proposti, i riferimenti aziendali e i contatti.

Questo genere di sito, che davvero non porta grandi benefici pratici a chi lo possiede, è considerato alla stregua di una brochure aziendale.

Si tratta di siti preminentemente statici, con scarsi aggiornamenti, poco indicizzati su Google e poco pubblicizzati con azioni di marketing.

Pertanto, in questo caso, le spese sostenute devono essere assimilate alle spese di rappresentanza, quindi nella misura regolata dall’art. 108, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986, che ne limita la detraibilità. In ogni caso, per queste spese, l’IVA non è deducibile.

Siti web pubblicitari

Si tratta di quei siti che, pur non dando la possibilità di vendere e acquistare prodotti direttamente online, promuovono le iniziative aziendali, quali ad esempio offerte speciali, sconti, promozioni, cataloghi, pacchetti e così via.

In questo caso il regime fiscale è riconducibile ai costi sostenuti per semplici spese pubblicitarie, che seguono la normativa dettata dal medesimo articolo, precedentemente citato.

Le variazioni di carattere fiscale sono piuttosto lievi.

Siti web e-commerce

Un sito e-commerce può essere considerato come un ampliamento di un’attività esistente o come una nuova attività, per la vendita di beni o servizi.

In entrambi i casi i costi per un e-commerce sono considerati non come fine a se stessi, ma come spese pluriennali, in quanto l’attività di vendita online si intende non soltanto rivolta a benefici presenti, ma anche futuri.

In particolare le spese potranno essere capitalizzate nella misura del 50% massimo nell’esercizio corrente e, quindi, potranno essere scaricate in minimo due anni, oppure nel quinquennio.

In questo caso la regolamentazione è dettata dall’art. 103, comma 1 e l’IVA è interamente deducibile.

Diciamo che quanto ho fin qui scritto è un riassunto molto veloce della relativa normativa fiscale, che però va approfondita.

Difatti, molti imprenditori che si affacciano al mondo degli e-commerce, in un primo momento non ottengono validi risultati, a causa di una cattiva gestione del loro sito e alla assenza di un valido consulente che li accompagni con costanza nella loro crescita online.

Dunque, molto spesso le spese sostenute per questo genere di beni figurano essere un rifacimento o un re-style di qualcosa già preesistente.

Onde evitare, quindi, contestazioni con l’Agenzia delle Entrate, spesso è opportuno farsi rilasciare una dichiarazione da chi costruisce l’e-commerce, relativamente ai lavori realmente svolti e fatturati.

Anche i costi per il mantenimento e gli aggiornamenti annuali delle pagine web, seguono le medesime indicazioni, fin qui fornite, a seconda della loro tipologia.

Il noleggio operativo

È tuttavia possibile, scaricare interamente ogni costo per la realizzazione di siti ed e-commerce, con vantaggi fiscali consistenti, grazie ad una nuova formula (che noi di evoluzionecommerce applichiamo a molti nostri clienti, se ce la richiedono), che è quella del noleggio operativo.

Si tratta di una forma di “affitto” di siti ed e-commerce (da qui “opera”) per la quale si paga un

canone da un minimo di 12 a un massimo di 24 mesi.

Durante tutto il periodo di rateizzazione, l’opera resta di proprietà della banca finanziatrice, pertanto il cliente ha solo l’obbligo della buona custodia.

Finito il periodo di noleggio, evoluzionecommerce fattura al cliente l’intera opera ad un costo puramente simbolico (difatti è stata già interamente pagata mediante i canoni versati). L’opera, pertanto, diventerà di proprietà del cliente stesso.

I vantaggi fiscali e finanziari di questa formula sono i seguenti:

◦ Realizzazione totale dell’opera senza investimenti iniziali onerosi;

◦ Immediata riduzione delle passività finanziarie;

◦ Deducibilità totale del canone versato;

◦ Nessun rischio derivante dalla proprietà del bene;

◦ Assicurazione all risk al costo dello 0,30% sull’importo totale;

◦ Nessuna segnalazione in centrale rischi, quindi nessun decadimento del rating aziendale;

◦ Nessun peso sull’IRAP;

◦ Nessuna influenza sugli studi di settore, in quanto si fattura un servizio e non un bene;

◦ Finito il noleggio l’opera rimane di proprietà senza il pagamento di alcun riscatto.

I canoni possono essere trimestrali a vista quindi, salvo il primo canone che è anticipato, gli altri saranno versati dopo che l’e-commerce avrà iniziato a produrre le prime vendite.

"Quanti tuoi clienti comprano online?"

Questa la domanda a cui molte aziende devono dare risposta.

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