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Riassegnazione del nome a dominio: un caso risolto con il NIC

Ecco tutta la procedura necessaria per riappropriarsi di un indirizzo Internet che ci è stato scippato da chi non ne aveva diritto, procurando una grave danno.

Non sono pochi i casi in cui un’azienda, proprietaria di un nome a dominio, si vede depredare il suo “www”, il cui prestigio e la cui visibilità è stata costruita in tanti anni di attenzioni, di fatiche e di investimenti. La maggior parte delle volte il problema nasce dalla presenza dei “furbetti del quartierino”, veri a propri cacciatori di domini, sui cui si sviluppa traffico di buona consistenza. In questo articolo, che il Magazine di evoluzionecommerce dedica al tema della riassegnazione del nome a dominio, raccontiamo una vicenda reale che è stata gestita da evoluzionecommerce stessa e che, non per fortuna, ma per tenacia e operatività è andata a buon fine. Si tratta della vicenda di un nostro cliente che si è visto privato di un diritto costruito nel tempo e delle funzionalità di un sito, da cui ricavava importanti flussi finanziari. Ovviamente non farò il nome di questo nostro cliente, ma vi racconterò la storia vera.

I livelli dei nomi a dominio

Prima di iniziare il racconto di quanto è accaduto (e accade a molte altre aziende), vale la pena ricordare che cos’è un nome a dominio e quali sono i suoi livelli.

Sostanzialmente il nome a dominio è un alias o un’etichetta associata a un indirizzo IP numerico.

Se dovessimo fare un paragone con il mondo analogico, l’indirizzo IP è il numero di telefono, mentre il nome a dominio è il nome del contatto salvato nella tua rubrica.

Nella procedura informatica di Internet, Il processo che permette questa associazione si chiama Risoluzione DNS (Domain Name System), laddove il DNS è un semplice database.

Quando digiti, ad esempio, nomeazienda.it, il tuo browser non trasforma le lettere in numeri tramite un calcolo matematico. Interroga invece un server DNS chiedendo: “A quale IP corrisponde questo nome?”.

L’identità testuale che sovrasta quella numerica si chiama nome a dominio: www.nomeazienda.it è un nome a dominio ed è composto da due livelli.

  • Il primo livello è l’estensione finale. Ad esempio il .it o il .eu indicano una estensione regionale. Oppure .com e .net ed altri indicano una estensione generica.
  • Il secondo livello è invece la parte antecedente al primo livello (nell’esempio fatto è “nomeazienda”), che deve essere registrato, e quindi assegnato, dalle autorità di competenza.

In Italia, l’autorità competente per gestire i domini italiani di secondo livello è il NIC (Registro.it), con sede a Pisa.

Pertanto, quando un privato o un’azienda vuole registrare un proprio nome a dominio con estensione .it, lo deve fare seguendo precise, pur facili, procedure governate dal NIC.

La titolarità dei nomi a dominio

Chiunque (persona fisica o giuridica), avendone i requisiti di Legge, può registrare un nome a dominio, ma vi sono alcune limitazioni. Il nome a dominio non può ledere i diritti altrui, tra cui anche lo sfruttamento di un brand non proprio o di nomi di persone terze.

Per fare un esempio, nessun può registrare un dominio giorgioarmani.it (ammesso che non sia già registrato) se non è l’erede dello stilista o l’amministratore principe della sua attività. Allo stesso tempo, nessuno può registrare un dominio del tipo mariorossi.it (per fare un semplice esempio), se non è lui che si chiama proprio Mario Rossi.

Ne va di conseguenza che, se i titolari del dominio giorgioarmani.it non rinnovano a scadenza annuale quel nome a dominio e qualcuno ( i furbetti del quartierino) corre ad accaparrarselo, perché scaduto e libero da titolarità, l’azienda Giorgio Armani ha poi diritto di pretendere la riassegnazione, salvo anche riservarsi il diritto di una causa civile.

Ed è proprio questo il racconto che segue nelle prossime righe e le operatività svolte da evoluzionecommerce, come servizio reso con successo al cliente che ci ha chiesto il nostro intervento.

Dallo stato di fatto al diritto

È bastata una sfortunata coincidenza e il nome a dominio di questo cliente, che d’ora in poi chiamerò “Pippo”, si è visto soffiare sotto il naso il suo nome a dominio, che ormai deteneva da oltre 25 anni.

Pippo, nel giorno di scadenza del suo nome a dominio pippo.it, ha avuto una disavventura per cui ha dovuto ricorrere ad un pronto soccorso. Niente di grave, tuttavia l’evento gli ha impedito di svolgere le pratiche di rinnovo. Lo ha fatto il giorno dopo, ma si è visto rispondere dal NIC che il suo pluridecennale dominio pippo.it era già stato assegnato ad un altro “registrant” (assegnatario).

“Carneade”, chi era costui? Una società fantasma, assolutamente irrintracciabile a cui il nostro cliente ha tentato di rivolgersi per chiedere spiegazioni. Dunque, il classico furbetto del quartierino.

Chi sono coloro che svolgono questo tipo di attività? Sono società che, tramite l’utilizzo di un software, monitorano i domini che sviluppano molto traffico e le loro scadenze. In automatico, se un dominio di loro interesse scade (il rinnovo deve essere annuo), un minuto dopo avviano la procedura di assegnazione.

Qual è il loro interesse? Quello di commercializzare nomi a dominio molto frequentati e rivenderli per creare sinergie di traffico. Nella realtà pippo.it era un dominio dedicato al settore culturale, mentre i nuovi assegnatari vi hanno posizionato un sito di prodotti informatici. Due settori completamente all’opposto.

Da qui, la necessità di dimostrare al NIC l’irregolarità del nuovo utilizzo di pippo.it con conseguente richiesta di riassegnazione per diritto.

Le prove inconfutabili

Sebbene al Registro dei domini i furbetti del quartierino non siano graditi, il NIC è un’autorità terza, che deve seguire procedure standard imposte dai Regolamenti.

Il primo passo, dunque, è stato quello di avviare una procedura di riassegnazione del dominio con una richiesta ufficiale accompagnata da una serie di documenti che dimostrassero essere congrua la richiesta del nostro cliente Pippo.

In particolare sono stati raccolti tutti i documenti necessari che si ponessero come prove inconfutabili sul fatto che per diversi anni l’azienda Pippo è stata assegnataria del dominio che porta il suo nome. Per Legge, non è il NIC che deve dimostrare la storicità di un nome a dominio, ma chi ritiene di averne diritto.

Dunque, questo diritto va dimostrato. E tutti i documenti raccolti devono andare in questa direzione. Parliamo di fatture, pagine web, testimonianze, investimenti e tutto ciò che possa dimostrare una operatività continuativa negli anni.

Ecco un parziale elenco, come esempio dei documenti raccolti e inviati al NIC:

  • Visura CCIAA aggiornata
  • C.I. dell’Amministratore
  • Ft. per creazione sito web
  • Ft. per modifiche sito web successive
  • Ft. emesse per l’hosting
  • E molto altro

Il tutto va accompagnato da una regolare richiesta di riassegnazione, esplicitandone i motivi.

La lesione del Diritto

Una volta completata questa prima parte, è stato necessario documentare il proprio Diritto all’utilizzo esclusivo del nome a dominio Pippo.it.

In particolare è stata inviata al NIC una ulteriore documentazione, comprendente le seguenti manifestazioni ampiamente documentate:

  • Diritto al nome
  • Diritto al marchio registrato
  • Diritto alla propria denominazione sociale
  • Descrizione del pregiudizio subìto

In questa fase, denominata Opposizione, si richiede al NIC di porre il nome a dominio nella posizione “challanged”. Questo è un passo molto importante, perché la posizione challanged prevede che:

  • Il registrant considerato abusivo non possa vendere la titolarità del dominio a terzi, fino a quando ogni verifica sarà conclusa
  • Il NIC debba comunicare al registrant l’avviata pratica di opposizione entro i 10 giorni successivi all’apertura del procedimento.

Tuttavia, avviare l’opposizione non significa ottenere automaticamente la riassegnazione del nome a dominio.

Una scelta coercitiva

Fin qui, abbiamo parlato dell’apertura del rapporto con il NIC, affinché a termini di Legge si possa presentare una istanza, dimostrando il proprio diritto alla titolarità del nome a dominio.

Fin qui, dunque, abbiamo innescato procedure unilaterali da parte dell’avente diritto o presunto tale. Ma, dall’altra parte, c’è il registrant presunto abusivo. Chi è costui, come reagirà alle nostre richieste?

Come già detto, normalmente si tratta di società fantasma, difficilmente rintracciabili. Questo vuol dire che, quando il NIC invierà loro la raccomandata pretendendo una loro risposta entro i successivi 15 giorni, nessuno si farà vivo. Quando questo accade è una buona notizia, perché il NIC procederà alla riassegnazione.

Potrebbe, invece, succedere che dall’altra parte il registrant sia un soggetto reale, persona fisica o azienda. Un soggetto che ha tutto l’interesse di mantenere la titolarità del dominio. In questo caso reagirà alla procedura di opposizione notificata dal NIC.

Dunque, nel nostro caso, non potendo prevedere la reazione del registrant, da noi considerato abusivo, abbiamo avviato una ulteriore procedura che ha un valore coercitivo verso il terzo incomodo.

La misura adottata è stata quella di una richiesta di accesso ai dati, in possesso del NIC, prodromica all’apertura di una causa civile e a una richiesta per danni.

È una operatività che abbiamo chiesto al NIC di archiviare, soltanto dopo che la nostra pratica fosse andata a buon fine. Difatti Pippo, rimasto soddisfatto dell’esito di riassegnazione, non ha avuto alcuna intenzione di procedere in altre sedi giudiziarie.

La fase di riassegnazione

Per il caso che stiamo portando ad esempio, quello di Pippo, abbiamo avuto a che fare proprio con un furbetto del quartierino. Il registrant abusivo si è guadato bene di rispondere al NIC o di avversare la pratica di opposizione.

A questo punto entra in scena una fase tecnica, che riguarda il server su cui punta il nome a dominio attraverso il Registrar di riferimento (esempio Aruba, Register e molti altri). Difatti, per chiudere la pratica di riassegnazione, il NIC ha necessità di raccogliere dati tecnici e codici affinché www.pippo,it funzioni quando questo indirizzo web viene digitato.

Soltanto dopo avere fornito al NIC questi dati e altri di tipo anagrafico, che la procedura richiede, entro le successive 24 ore operative il nome a dominio viene riassegnato.

Anche a Pippo è andato tutto per il meglio. Ne siamo tutti soddisfatti, per lui e per il lavoro da noi svolto.

Se ti trovi in una situazione come quella descritta nel caso che abbiamo esaminato, non esitare a chiedere una consulenza a evoluzionecommerce.

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